Statuti

Art. 1 Nome e sede

A norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un’associazione denominata “Società Svizzera degli Ufficiali di Artiglieria” (SSUART). L’associazione è apolitica e aconfessionale. La sede della Società è il domicilio del presidente.
L’Associazione è una Società d’arma della SSU.

Art. 2 Finalità e scopo

La Società Svizzera degli Ufficiali di Artiglieria ha quale fine:
a) Promuovere e rappresentare gli interessi dell’artiglieria, in particolare negli ambiti della condotta, dell’istruzione, dell’armamento e dell’equipaggiamento.
b) Contribuire al mantenimento della volontà di resistenza. 
c) Per adempiere ai suoi compiti, la Società organizza conferenze, incontri informativi e altri eventi.

Art. 3 Membri

L’adesione alla Società è aperta a tutti gli ufficiali incorporati o agli ufficiali non più astretti al servizio dell’esercito, previa domanda di adesione scritta.

Art. 4

La Società forma una sezione della Società Svizzera degli Ufficiali, e ogni membro è anche membro dell’Associazione Centrale senza ulteriori indugi.

Art. 5

Il Comitato decide sull’ammissione dei soci.

Art. 6

La perdita dello statuto di socio avviene per decesso, approvazione delle dimissioni, esclusione o espulsione.

Art. 7

Lo stralcio dall’elenco dei soci può essere pronunciato dal Comitato nei confronti di qualsiasi socio che, nonostante un sollecito, non adempie ai suoi obblighi finanziari nei confronti della Società.

Art. 8

L’espulsione può essere pronunciata dal Comitato contro qualsiasi membro che si sia reso colpevole di una condotta disonorevole o che abbia danneggiato la reputazione o gli interessi della Società. Al membro sarà richiesto di presentare una dichiarazione scritta prima che venga presa la decisione.

Art. 9

L’esclusione dall’esercito comporta necessariamente l’esclusione dalla Società. In tal caso, il Comitato è tenuto a espellere il socio.

Art. 10

Gli organi della Società sono:
a) l’assemblea generale
b) il Comitato
c) i delegati
d) l’ufficio di revisione

Art. 11 Assemblea generale

L’Assemblea generale è l’organo supremo della Società, in cui ogni socio dispone di un voto. L’Assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno.

Un’Assemblea generale straordinaria può essere convocata con una risoluzione del Comitato o su richiesta di 1/5 dei soci.
Le istanze all’Assemblea Generale devono essere presentate al Comitato per iscritto quattro mesi prima della assemblea, indicando le motivazioni dell’istanza. Le istanze saranno incluse nell’ordine del giorno.

Le votazioni saranno aperte, a meno che almeno 1/3 dei soci presenti non richieda una votazione a scrutinio segreto. Le votazioni avverranno a maggioranza semplice dei membri presenti.

Art. 12 Attività dell’Assemblea generale 

L’Assemblea Generale è l’organo supremo responsabile in particolare delle seguenti attività:
a) nomina degli scrutatori
b) approvazione verbale dell’ultima Assemblea generale
c) relazione annuale del presidente
d) relazione annuale dei gruppi specialistici 
e) bilancio annuale e relazione dei revisori
f) approvazione dei programmi di lavoro 
g) elezione del presidente e degli altri membri del Comitato
h) elezione dell’ufficio di revisione 
i) bilancio e contributi annuali
j) modifiche allo Statuto
k) adozione di risoluzioni su istanze dei membri
l) nomina di membri onorari

Art. 13 Risoluzioni dell’Assemblea generale

I soci sono invitati per iscritto all’Assemblea Generale con almeno venti giorni di anticipo, indicando i punti all’ordine del giorno. I punti non inclusi nell’ordine del giorno della convocazione scritta possono essere discussi, ma non può essere approvata alcuna risoluzione.

Art. 14 Comitato 

Il Comitato è composto dal Presidente e da almeno altri sei membri. Il Comitato si costituisce da sé.
Il mandato è di tre anni, è consentita la rielezione.

Art. 15 Compiti del Comitato 

Il Comitato è responsabile della gestione della Società e di tutte le attività non riservate all’Assemblea generale. Rappresenta la Società verso l’esterno. Il Presidente o il Vicepresidente e un altro membro del Comitato sono autorizzati a firmare documenti legalmente vincolanti. 

Per la gestione di problemi speciali, il Comitato può nominare delle commissioni i cui membri non devono necessariamente essere membri del Comitato stesso.

Il Comitato si riunisce con la frequenza richiesta dal carico di lavoro. Il quorum sarà raggiunto quando sarà presente almeno la maggioranza dei membri eletti.

Art. 16 Delegati

I delegati rappresentano la Società alle riunioni dei delegati della Società svizzera degli ufficiali e di altre associazioni. Non devono essere membri del Comitato. 

Art. 17 Ufficio di revisione

I revisori sono composti da due o tre membri. Devono verificare i conti annuali, presentare una relazione scritta all’Assemblea generale e proporre l’approvazione o meno dei conti.

All’organo di revisione viene concesso l’accesso ai conti in qualsiasi momento.

Il cassiere mette i conti e tutti i documenti di supporto a disposizione dei revisori almeno 30 giorni prima dell’Assemblea generale.

Art. 18 Finanze

Il reddito della Società è costituito da: 
a) contributi dei soci 
b) reddito delle attività della società
c) contributi volontari

L’Assemblea Generale determina annualmente l’importo delle quote associative.

Art. 19 Responsabilità

Per i debiti della Società risponde solo il patrimonio dell’Associazione. La responsabilità personale dei soci per gli obblighi della Società sarà esclusa o limitata al pagamento dei contributi annuali decisi dall’Assemblea generale.

Art. 20

I soci dimissionari, stralciati o esclusi dovranno pagare l’intera quota associativa per l’anno sociale in corso. In casi particolari, il Comitato può concedere delle eccezioni. 

Art. 21

Il Comitato può decidere spese non incluse nel budget fino a 5.000 franchi svizzeri in singoli casi. 

Art. 22

L’esercizio finanziario coinciderà con l’anno solare.

Art. 23 Revisione degli statuti

Una proposta di revisione degli statuti deve essere presentata per iscritto al Comitato entro la fine dell’anno. Per accettare la proposta di revisione sarà necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti all’Assemblea generale. 

Le decisioni sui singoli punti di revisione saranno prese a maggioranza semplice.

Per approvare gli statuti rivisti è necessaria una maggioranza di 2/3 dei soci presenti all’Assemblea generale.

Art. 24 Scioglimento della Società

Tutti i beni esistenti saranno trasferiti con una risoluzione dell’Assemblea generale della Società svizzera degli ufficiali ai fini di un’eventuale successiva ricostituzione di una Società svizzera degli ufficiali di artiglieria. 

Disposizioni finali

Il presente Statuto è stato adottato in occasione dell’Assemblea dei Fondatori del 2 marzo 1984 e modificato in occasione delle Assemblee Generali del 23 aprile 1988, del 13 ottobre 1995, del 27 settembre 2003 e del 22 settembre 2018.